Variazione della base imponibile ai fini dell’IVA – Procedure concorsuali
E’ noto che, in base alla vigente legislazione Italiana (articolo 26, DPR n. 633/1972), il soggetto che ha emesso la fattura per la vendita di beni o per la prestazione di servizi, le cui operazioni sono state assoggettate a IVA, esposta nella fattura, ha facoltà di detrarre (vale a dire di “recuperare”) la relativa imposta (IVA) qualora si verifichi il mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, fallimento) rimaste infruttuose (la detrazione sarà parziale nel caso in cui il mancato pagamento fosse parziale).
La difficoltà di applicazione della suddetta normativa consiste nella circostanza per la quale occorre attendere la conclusione della procedura concorsuale prima di poter esercitare il diritto alla detrazione (recupero) dell’imposta, poiché, in Italia, la durata media delle procedure concorsuali è largamente superiore a cinque anni, molte delle quali terminando soltanto dopo dieci anni.
Lo spiraglio aperto dalla Corte di Giustizia Europea
La sentenza 23 novembre 2017, C-246/16, è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea a seguito del rinvio proposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la quale ha dubitato del fatto che il predetto articolo 26 sia conforme ai principi di proporzionalità, di effettività del diritto dell’Unione Europea e di neutralità dell’IVA, tracciati al riguardo dalle Direttive Europee e dalla giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, atteso che non pare congruo con detti principi dovere attendere anche dieci anni per poter detrarre (recuperare) l’IVA (già pagata all’erario) che non è stato possibile incassare dal cliente poiché assoggettato a una procedura concorsuale.
Orbene, la Corte di Giustizia ha affermato che <[...] uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.>
Ad avviso di chi scrive, una simile affermazione apre uno spiraglio assai concreto alla possibilità di detrarre (recuperare) l’IVA che non è stata incassata dal cliente, poiché assoggettato a una procedura concorsuale, fin dalla data di apertura della procedura medesima.
E’ probabile che un simile comportamento, nei primi tempi, possa essere contestato dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, stante il tenore della predetta sentenza, si ritengono elevate le probabilità di una difesa efficace e di un pronunciamento favorevole dei giudici Italiani che fossero chiamati a giudicare la questione, almeno fino a quando non interverrà il legislatore, il quale, presumibilmente, stabilirà la durata della procedura oltre la quale il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato (ragionevolmente, due anni).