Le circolari dello studio
CIRCOLARI ANNO 2026 - ULTIMA PUBBLICATA
Con una serie di recenti sentenze (n. 25383 del 16 settembre 2026; nn. 25465 e 25466 del 17 settembre 2026; n. 25628 del 21 settembre 2026), tutte aventi il medesimo tenore, la Corte di Cassazione è finalmente intervenuta sull’annosa questione relativa alla base imponibile da considerare per la determinazione dei contributi dovuti alla gestione previdenziale “Commercianti”, gestita dall’INPS, dai soci persone fisiche di società a responsabilità limitata che svolgono attività diverse da quella industriale di produzione di beni (quindi, tutte le società immobiliari di gestione, commerciali e di prestazioni di servizi).
Si rammenta che i soci persone fisiche di società a responsabilità limitata diverse da quelle industriali di produzione di beni sono tenuti a iscriversi alla gestione previdenziale “Commercianti” presso l’INPS qualora svolgano attività lavorativa – abituale e prevalente - a favore della società medesima, purché diversa dall’attività tipica dell’amministratore.
L’iscrizione alla suddetta gestione previdenziale comporta l’obbligazione di versare un contributo annuale proporzionale al reddito d’impresa assoggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dovendo considerare una base imponibile minima, anche in assenza di redditi di tale natura.
Dall’ anno della decorrenza di tale obbligo (1997) l’INPS ha sempre sostenuto che la base imponibile previdenziale, per i soggetti (soci) tenuti all’obbligo contributivo, dovesse comprendere anche la quota del reddito dichiarato dalla società, proporzionale alla partecipazione agli utili del socio, indipendentemente dalla circostanza che il reddito (l’utile) fosse stato distribuito o rinviato a nuovo o accantonato a riserva.
Al contrario, il nostro Studio ha sempre sostenuto che in assenza di distribuzione (e del conseguente assoggettamento all’IRPEF) la base imponibile contributiva non doveva comprendere l’utile (il reddito) dichiarato dalla società.
Con le sentenze sopra richiamate (sebbene siano trascorsi “soltanto” trent’anni), finalmente la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto che il nostro Studio ha sempre sostenuto: il reddito conseguito dalla società a responsabilità limitata non costituisce base imponibile previdenziale se non è distribuito (o se non è imputato ai soci in caso di opzione del regime di “trasparenza”).
Oltre a confermare i comportamenti suggeriti dal nostro Studio, le recenti pronunce della Corte di Cassazione aprono alla possibilità di domandare il rimborso di quei contributi non dovuti versati all’INPS negli ultimi cinque anni.
