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fiscalità internazionale

Con due recenti sentenze (23.4.2020, n. 8082; 29.5.2020, n. 10256) la Corte di Cassazione ha confermato i principi di diritto in virtù dei quali l’istituzione di un Trust e il conferimento dei beni in Trust, e il contestuale trasferimento dei medesimi al Trustee affinché li amministri in funzione del soddisfacimento dello scopo del Trust, non costituiscono presupposto per l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni e, pertanto, qualora si tratti di beni immobili, neppure presupposto per l’applicazione delle imposte catastali e ipotecarie.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che le predette imposte trovano applicazione soltanto nel momento in cui i beni conferiti in Trust, alla cessazione del medesimo o anche prima se ricorrono determinate condizioni, sono trasferiti ai beneficiari, siano essi individuati già al momento dell’istituzione del Trust ovvero soltanto in seguito.
Grazie al predetto orientamento giurisprudenziale, l’istituzione di un Trust è oggi, sovente, uno strumento sempre più in grado di soddisfare numerose esigenze di legittima protezione del patrimonio e/o di pianificazione successoria.
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